Ordinanza n. 362 del 1991

 

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ORDINANZA N. 362

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 254 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1991 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Gatto Matteo, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio d'appello avverso sentenza di condanna emessa in relazione all'ipotesi di procurata interruzione della gravidanza (con le aggravanti di cui all'art. 19, sesto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194), la Corte d'appello di Catanzaro, con ordinanza del 29 gennaio 1991, rilevata l'intervenuta prescrizione e ritenuta altresì insufficiente la prova sul punto che l'imputato avesse commesso il fatto, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 254 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di assoluzione, anche quando è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato";

che a parere del giudice a quo, in ragione della prevalenza della formula di proscioglimento per estinzione del reato su quella assolutoria piena, l'imputato che si veda prescritto il reato contestatogli verserebbe in posizione deteriore rispetto a chi - nella medesima situazione di insufficienza probatoria - può godere della più favorevole formula ex art. 530 del codice di procedura penale;

che l'irragionevolezza della disposizione tanto più risalterebbe nel caso di specie, in cui in primo grado era stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni, sì che il giudice di appello era comunque tenuto ad esaminare il merito dell'impugnazione ex art. 578 del codice di procedura penale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la declaratoria d'infondatezza richiamandosi alle considerazioni già svolte in analogo giudizio;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza di una questione concernente l'applicazione dell'amnistia e, quindi, sostanzialmente analoga a quella in argomento, in base all'assorbente rilievo della rinunziabilità della causa estintiva (cfr. ordinanza n. 300 del 1991);

che le medesime considerazioni possono svolgersi in tema di prescrizione, alla quale tale principio è stato esteso dalla sentenza di questa Corte n. 275 del 1990, con identica conseguenza di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 254 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.